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– in caso invece di veicolo estero immatricolato in un Paese che non fa parte dello Spazio economico europeo, questo deve essere munito di certificato internazionale di assicurazione (carta verde) il cui stato di validità alla data dell’incidente sia stato confermato dall’assicuratore estero o dal Bureau del Paese di origine del veicolo (articolo 125 comma 3 lettera a “carta verde accettata dall’UCI”). I Paesi interessati sono: Albania, Macedonia (FYROM), Marocco, Moldavia, Tunisia, Turchia, Ucraina.
– ovvero in caso il veicolo estero extra-comunitario sia munito di polizza temporanea di frontiera (articolo 125 comma 3 lettera c)
L’UCI pertanto non ha alcuna competenza per sinistri provocati da veicoli muniti di targa italiana anche se apparentemente assicurati con un’Impresa estera. Si ricorda che un numero considerevole di Imprese estere è autorizzato dall’Ivass ad operare in Italia nel ramo r.c. auto. E’ importante pertanto sapere che in questo caso la gestione del servizio liquidativo avviene secondo le norme che regolano la responsabilità civile auto.
Sul sito dell’Ivass [link a Imprese estere] è possibile verificare se l’Impresa in questione sia autorizzata ad assicurare veicoli italiani e chi sia il relativo rappresentante per i sinistri da contattare.
Si ricorda infine che il regime di risarcimento diretto non trova applicazione come specificato al secondo comma dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni private (DLgs 209/2005). Pertanto lo straniero che abbia subito un danno ad opera di un veicolo italiano dovrà indirizzare la propria richiesta danni ai sensi dell’art. 148 del del Codice delle assicurazioni private (DLgs 209/2005) all’assicuratore italiano e non all’UCI.
L’UCI interviene anche in caso di lesioni personali derivanti da sinistri provocati nelle acque territoriali italiane da natanti muniti di certificato internazionale di assicurazione emesso da un Ufficio nazionale con il quale l’UCI ha sottoscritto una convenzione apposita (attualmente Austria, Germania, Malta, Slovenia).
Nel testo del certificato viene esplicitamente indicata la funzione dell’UCI per sinistri nelle acque territoriali italiane.
I natanti esteri possono essere assicurati più frequentemente secondo le modalità prevista dall’art. 8 del DM 86/2008. Per i casi derivanti da natanti assicurati con queste modalità, ancorché riguardino lesioni personali in acque territoriali italiane, l’UCI non ha alcuna competenza.
Se poi il natante fosse assicurato con modalità non previste dalla legislazione italiana andrà richiesto il risarcimento direttamente al responsabile civile.
In relazione a sinistri accaduti all’estero si rinvia alla relativa pagina.